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L’AVVOCATO RISPONDE – Ricettazione ed incauto acquisto, le differenze

Nuovo appuntamento con la rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" a cura dell'avv. Fabrizio Lanzi che affronta le tematiche più importanti del settore e chiarirà i vostri dubbi. In questo articolo si parla delle azioni di nunciazione. Per inoltrare le vostre domande potete scrivere agli indirizzi: s.legale.lanzicampagnoli@gmail.com OPPURE redazione@ilclandestinogiornale.it con oggetto “IL CLANDESTINO, RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE” oppure con #avvocatoLanzirisponde

SIMBOLICA GIUSTIZIA AGENZIA BETTOLINI (Agenzia: DA RACHIVIO) (NomeArchivio: PAV-G1ig.JPG)

Ciò che differenzia le due fattispecie di reato, è essenzialmente “lo stato d’animo” che si assume al momento dell’acquisto del bene.

Se si acquista la merce, ignari della provenienza illecita, quindi colposamente e non dolosamente, si risponderà di incauto acquisto ai sensi dell’art. 712 c.p.

Se, al contrario, si acquista con la piena consapevolezza dell’illecita provenienza del bene, ossia con dolo, si risponderà per il più grave delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. per il quale è prevista una pena molto alta.

Da ciò, si evince che è sufficiente la semplice cognizione dell’origine illecita del prodotto. Di conseguenza, invece, l’incauto acquisto incrimina solo colui che non ha accertato, prima dell’acquisto, la provenienza illecita del bene.

RICETTAZIONE ART. 648 C.P. “ Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7 bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad euro 516, se il fatto è di particolare tenuità”.

Il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, pertanto, per individuare il momento consumativo, bisogna risalire a quello in cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma e non a quello in cui tale fatto venne accertato in relazione all’eventuale effetto permanente del reato.

Per quanto concerne il profitto, invece, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. Il profitto, è configurabile ogni qual volta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s’incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio.

ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENINEZA ART. 712 C.P “ Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore ad euro10.

   Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza”.

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., non è quindi necessario che si dimostri la provenienza da reato delle cose acquistate, diversamente da quanto richiesto dall’art. 648 c.p. in tema di ricettazione, bastando che le cose acquistate o, comunque, ricevute diano motivo di sospetto che provengano da reato a cagione della loro qualità o per la condizione di chi le offre ed anche per l’entità del prezzo.

Ciò detto, induce a pensare che per affermare la penale responsabilità in ordine al reato di incauto acquisto, ascrivibile a titolo di colpa, a differenza del delitto di ricettazione, è sufficiente che l’agente abbia omesso i necessari accertamenti anche in ordine ad una sola delle circostanze indizianti indicate nella norma, tale da legittimare il sospetto della illegittima provenienza.

Ad esempio, concreta il reato di ricettazione e non la contravvenzione di incauto acquisto il ricevere un assegno circolare in bianco. Questo è, infatti un documento che , per natura e destinazione, è in possesso esclusivamente della banca emittente. Pertanto, il privato che lo detenga è consapevole dell’illiceità del commercio di documento appartenente ad una determinata ed individuabile impresa bancaria (Cass. Pen. Sez. II, 8/1993).

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
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tel. 069803575

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