Il condomino che paga “incautamente” al terzo creditore l’intera somma per i lavori fatti nelle parti comuni, non può rivalersi per la restituzione del denaro né sui singoli condomini né sul condominio.
L’unica strada percorribile resta l’azione nei confronti degli altri partecipanti per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento in virtù del vantaggio economico ottenuto grazie al suo “saldo”. La Cassazione, con la sentenza 20073 dell’11 agosto scorso, respinge il ricorso di un condominio il quale, a fronte di un decreto ingiuntivo con il quale il condominio gli chiedeva di pagare delle spese arretrate per oltre 6 mila euro, aveva proposto una domanda riconvenzionale per “ricordare” al condominio che doveva “rientrare” di ben 27 mila euro. A tanto ammontava la somma da lui pagata, come condebitore alla ditta che, avendo eseguito dei lavori sulle parti comuni, aveva prima ottenuto un’ingiunzione di pagamento nei confronti del condominio e poi lo aveva minacciato di esecuzione forzata, inducendolo a pagare l’intero debito. Per la cassazione però il ricorrente che non era tenuto a pagare l’intero essendo la responsabilità per quanto preteso dall’appaltatore retta dal criterio della parzialità non può rimediare né esercitando il diritto di regresso né avvalendosi della surrogazione legale prevista dall’articolo 1203 n.3 del Codice civile. Il regresso sarebbe possibile solo partendo dalla premessa oramai smentita dalla giurisprudenza,che il singolo condomino,quale condebitore solidale,possa essere escusso dal terzo creditore per l’intero debito contratto dal condominio. Altrimenti il pagamento effettuato dal debitore pro quota va considerato un indebito soggettivo. Per quanto riguarda la surrogazione che implica il subentrare del condebitore adempiente nel diritto del creditore soddisfatto in forza di una vicenda successoria questa ha luogo a vantaggio di colui che,essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo. Un obbligo di restituzione del condominio nei confronti dei condomini che hanno anticipato al terzo credito, può sorgere se esiste una delibera con la quale l’assemblea approva l’istituzione di un fondo cassa per sopperire alla morosità di alcuni ed evitare che il creditore aggredisca parti comuni dell’edificio. Circostanza che non riguarda il caso esaminato. Nello specifico la Suprema corte spiega che il pagamento delle quote di riparazione dovute da altri poteva legittimare il ricorrente ad agire, sempre nei confronti dei singoli partecipanti, per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento. La Cassazione ricorda l’introduzione della garanzia prevista dall’articolo 63, comma 2 delle disposizioni di attuazione del Codice civile (legge 220/2012) con il quale, tra l’altro, si è previsto che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati non in regola con i pagamenti, se prima non hanno citato gli altri condomini.
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