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Il Tribunale certifica: “Il Biogas non fa male”. Al via il progetto di Anziobiowaste

Non lascia spazio a dubbi o interpretazioni il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sulle centrali Biogas

Una centrale biogas

Non lascia spazio a dubbi o interpretazioni il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sulle centrali Biogas in corso di realizzazione a Padiglione, che di fatto hanno ottenuto non solo il via libera ma anche la patente di sicurezza degli impianti. Il Tar ha detto la sua sul ricorso presentato Anziobiowaste S.r.l., in persona del legale rappresentante e rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto, Luca Geninatti Sate’ e Filippo Ruffato, contro il Comune di Anzio, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Malinconico e con l’intervento di ad opponendum di Eurosnack S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Benozzo, Francesco Bruno e Marco Giustiniani oltre a 50 cittadini difesi dagli avvocati Francesco Salvi, Nico Moravia e Tommaso Filippo Massari.

I titolari della Anziobiowaste S.r.l. chiedevano l’annullamento previa sospensione cautelare, dell’ordinanza n. 2 del 6.03.2017 del Sindaco del Comune di Anzio con cui il primo cittadino aveva disposto “l’immediata sospensione dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti… nel territorio comunale di Anzio (cosiddetta Zona Padiglione)”.

Un’ordinanza già bocciata in un altro giudizio e, anche a fronte della Comunicazione del Comune di aver già dovuto ritirare il provvedimento, il Tribunale ha ritenuto di “dover comunque esaminare nel merito anche il ricorso della Biowaste s.r.l.”.

Valutate tutte le vicende, a partire dalla presenza in zona di “edifici popolari, abitazioni civili, plessi scolastici, industrie alimentari, esposti a rischi sanitari” i giudici hanno ritenuto che le richieste della “Anziobiowaste s.r.l. sono fondate e meritevoli di accoglimento”.

“Il provvedimento impugnato – si legge nella sentenza – che neppure richiama alcuna base normativa, fatta eccezione per la Costituzione e per il Trattato dell’Unione Europea, si inserisce illegittimamente in una procedura di variante non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, aggiornata dalla Regione Lazio, su richiesta della ricorrente, ma osteggiata dal Comune, e risulta adottata dall’Amministrazione Comunale in assenza del requisito del pericolo attuale e concreto da fronteggiare (…). L’assenza dei presupposti di rischio grave ed irreparabile per l’ambiente e per la salute dei cittadini è, del resto, confermata anche dalla comunicazione del 13.03.2017 del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (doc. n. 6 della ricorrente e doc. n. 5 dello stesso Comune di Anzio) in cui, proprio in risposta alla richiesta del Sindaco del Comune di Anzio del 5.09.2016, si sottolinea che “nel caso di impianti di produzione di biogas non sono stati evidenziati effetti sulla salute in popolazioni residenti” e che “il sospetto di potenziali rischi per la salute umana associata all’utilizzo di batteri per il processo di <<digestione>> e allo sviluppo di tossine non sembra avere fondamento ed è inferiore al rischio di contaminazione da cibi nella ristorazione collettiva o da spandimento di letame”.

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve, dunque, essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento di ogni altra doglianza. Per il principio della soccombenza il Comune di Anzio deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, mentre nei rapporti tra quest’ultima e gli intervenienti ad opponendum, che non hanno dato luogo direttamente alla controversia, le spese possono essere compensate.