Molto spesso i cittadini fanno un uso improprio dei suddetti termini, ritenendo erroneamente, di poter adire l’Autorità Giudiziaria usando l’uno o l’altro indifferentemente per raggiungere un determinato fine.
Innanzi tutto, analizziamo la differenza tra Denuncia e Querela, simili ma non uguali.
Per capire le loro differenze è opportuno tenere in mente il codice di procedura penale che distingue i delitti perseguibili a querela e quelli perseguibili d’ufficio (art. 50 c.p.p., comma 2°).
Dal suddetto principio, si deduce che non tutte le denunce inoltrate alle autorità competenti faranno sorgere un procedimento penale, infatti, se il reato è perseguibile a querela, non sarà sufficiente la semplice denuncia, ma sarà necessaria una querela!
LA QUERELA: è la dichiarazione con la quale una persona che è stata vittima di un determinato reato (o il legale rappresentante che rappresenta la persona fisica o giuridica) esprime la volontà che si proceda in ordine a tale reato e che venga punito il colpevole.
La querela, come suddetto, riguarda quei reati per i quali non è possibile procedere d’ufficio e quindi si configura come una condizione di procedibilità.
Il diritto alla querela può essere esercitato nel rispetto dei termini previsti dalla legge: 3 mesi dalla commissione del fatto-reato, 6 mesi per i reati a sfondo sessuale.
La querela, inoltre, può essere presentata sia in forma scritta che orale e, oltre alla descrizione dei fatti, deve contenere la chiara manifestazione del querelante che il colpevole del reato (il querelato) venga punito.
Va detto, comunque, che la querela può essere sempre ritirata dalla persona offesa (la c.d. remissione di querela), in tal caso, però, questa deve venire accettata da chi era stato querelato, il quale, invece, potrebbe avere interesse all’accertamento giudiziario della propria innocenza.
LA DENUNCIA: invece, può essere presentata da chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio, ovvero è il mezzo per cui un privato mette a conoscenza la Polizia Giudiziaria o il P.M. del reato.
Ciò è dovuto al fatto che i delitti perseguibili d’ufficio, sono quelli di maggiore allarme sociale, cioè che lo Stato ha un interesse diretto a che non vengano commessi a prescindere che la persona offesa presenti o meno la sua denuncia al riguardo.
L’ESPOSTO: non è altro che una segnalazione agli Uffici di Pubblica Sicurezza inerenti dissidi privati tra le parti, i quali, però in genere non sono classificabili come reati.
Se l’esposto contiene la notizia di un reato procedibile d’ufficio, allora, esso sarò a tutti gli effetti una denuncia e, pertanto, l’A.G. dovrà iniziare un procedimento penale.
Avvocato FABRIZIO LANZI
STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
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