E’ stata inviata dalla Segreteria Provinciale di Roma della Confail al Sindaco del Comune di Nettuno Angelo Casto una lettera in merito agli Avvisi di pagamento “revisione e aggiornamento della numerazione civica”. “Gentile Sindaco – si legge nella lettera – da qualche mese il comune di Nettuno, tramite il Servizio di Statistica, sta inviando ai cittadini una richiesta di pagamento delle “mattonelle”, indicanti i numeri civici e apposte sia sulla pubblica via che all’interno dei condomìni. Gli avvisi intimano ai cittadini che “qualora non effetui il pagamento entro 15 gg, si provvederà al recupero dell’importo mediante l’iscrizione a ruolo tramite concessionario autorizzato al recupero del credito o per vie legale con l’ingiunzione fiscale, con l’aggiunta delle relative spese accessorie”. Le fonti giuridiche su cui si basano i predetti avvisi sono:
– Determina Dirigenziale n. 61 del 0.8.03.2011
– Capitolato di appalto art 6 approvato con la suddetta Deterimna Dirigenziale;
– art. 10 ex Legge 24.12.1954 n. 1228
– art 43 comma 3 del DPR 30.05.19898 n. 223
Orbene, approfondendo le fonti de quo, tranne la determina 61 del 08.03.2011 al momento non rintracciabile dal sito del comune di Nettuno, emerge che l’art. 10 ex Legge 24.12.1954 n. 1228, recita: “…la spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal seconda comma della’rt 153 del T.U. R.D 4 febbraio 1015 n. 148 ( della legge comunale e provinciale). L’art. 153 del sopra citato R.D. stabiliva ( essendo legge superata dal TUEL 267/2000 ): la nota di queste spese (cioè provvedimento del sindaco emanato con urgenza e per fatti di igiene pubblica – comma 1° art 153 ) è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l’interessato, ed è rimessa all’esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi. Nel caso in esame, non si rinviene il collegamento giuridico tra questa fonte e gli avvisi notificati ai cittadini. Infatti la procedura richiamata dall’art. 10 ex Legge 1228, cioè 2° art 153 del citato R.D. 1915, nulla centra con l’appalto di cui alla determina n.61 del 2011, soprattutto perchè il R.D. in questione è stato superato dal TUEL 267/2000. Quindi, a nostro avviso, norma non applicabile per intimare ai cittadini il pagamento degli avvisi in oggetto. Il DPR 223 del 1989, all’art 43, terzo comma recita: con la domanda di cui al punto 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa. Lo stesso DPR, all’art 42 3° comma stabilisce che la numerazione interna ed esterna, deve essere effettuata, dal proprietario, in conformità alle norme stabilite dall’ISTAT in occasione dell’ultimo censimento generale. Al riguardo, l’ISTAT con provvedimento del 6 maggio 2014 a pagina 24 ha stabilito al punto 2° che: “non sono soggetti a numerazione civica tutti gli accessi interni identificati dagli ingressi agli edifici, posti all’interno di un’ area privata. Stessa cosa per i numeri interni che corrispondono alle unità immobiliari semplici (abitazioni, uffici etc) a cui non si accede direttamente dall’esterno ma da cortili o scale interne“. Anche in questo caso, e per la richiesta di pagamento di numerazione interna, la norma non è applicabile agli avvisi in oggetto. Per quanto sopra enucleato, si appalesa che la parte giuridica richiamata negli avvsi di pagamento, notificati ai cittadini, non è idonea a supportare alcuna intimazione di pagamento. Fatto salvo quanto sopra, la procedura amministrativa adottata dal Comune non appare, anch’essa, supportata dalle dovute fonti giuridiche. La Determina n. 61 dell’ 08.03.2011 ( al momento non reperibile ) approva la revisione e l’aggiornamento della numerazione civica e, immaginiamo, dia l’avvio alla procedura per la gara di appalto. La suddetta Determina, dovrebbe poggiarsi su un deliberato del consiglio comunale e della successiva Delibera di Giunta comunale che approva il PEG ( piano esecutivo di gestione con relativi capitoli di spesa)
E infatti con Determina dirigenziale n. 341 del 22.12.2011 il Servizio area amm.va e affari generali, prende atto che la società Civica Servizi srl con sede in Forli si è aggiudicata l’appalto per la revisione, aggiornamento e installazione delle “mattonelle” e di prenotare l’impegno di spesa di € 1.483.200,00 al cap. 1932/5 del bilancio 2011 e di accertare pari somma al cap. 3001/7.
Ergo, il comune di Nettuno, presumendo che abbia espletato comunque gara europea, cosi come previsto dal Codice degli appalti, individua il capitolo del bilancio comunale per finanziare l’aggiudicato appalto. Nei fatti, però, l’art 6 del Capitolato di appalto (modalità di pagamento) prevede che il pagamento delle prestazioni, avverà con le seguenti modalità: € 100.000,00 all’avvio delle operazioni; 5 rate trimestrali di € 50.000,00 ( totale € 250.000,00 ); il resto € 886.000,00 sarà calcolato sulla base degli avvisi di pagamento emessi nei confronti dei proprietari degli immobili a cadenza mensile (?)
Quindi il Comune determina l’impegno di spesa e relativa copertura nel capitolo di bilancio, cosi come previsto dal codice degli appalti, ma poi storna a carico dei cittadini il 72% dell’importo stanziato (?). Procedura non supportata dal codice degli appalti e dal TUEL 267/2000. Inoltre Il Consiglio comunale del 29.11.2011, o meglio la minoranza dei consiglieri, aveva ben inquadrato la fattispecie amministrativa posta in essere, tant’è che presenta un emendamento (non approvato dalla maggiornaza di del sindaco Chiavetta) il quale chiedeva “di stabilire che nulla è dovuto dai cittadini proprietari degli immobili”. Anche il Consiglio Comunale del 30.01.2015, si è interessato dell’appalto in questione, relativamente agli eventuali inadempimenti della ditta aggiudicatrice. Il Consiglio comunale ha poi deliberato quanto segue:
– di verificare con somma urgenza gli adempimenti tecnico- operativi relativi al contratto di affidamento del servizio…
– di verificare il rispetto di quanto previsto nell’offerta tecnica e dell’operato del tavolo tecnico formato dai funzionari comunali o loro delegati;
– di incaricare il dirigente ad interim dell’area amministrativa, nell’eventualità del nonn rispetto di quano sopra citato, alla applicazione delle penalità previste dall’art 9 e 16 del capitolato di appalto. Dal verbale del Consiglio Comunale del 30.01.2015 ( pag. 16 ) emerge che l’annoso appalto sulla numerazione civica è stato posto all’attenzione della Corte dei Conti, del Prefetto e della Procura della Repubblica e che il Sindaco Chiavetta ha dichiarato che la spesa la pagherà il Comune. A pagina 18, lo stesso Sindaco Chiavetta dichiara che la numerazione civica avverrà in coerenza con il regolamento ISTAT del 2014 ( citato in premessa dalla scrivente O.S.) La Stessa ANAC con il comunicato del 6 ottobre 2015 ha censurato gli appalti privi della dovuta copertura finanziaria: “E’ stata segnalata all’Autorità la circostanza che in diversi bandi di gara relativi all’affidamento di lavori pubblici viene inserita una clausola che subordina i pagamenti dovuti all’impresa esecutrice all’ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a disposizione – quanto meno in termini di cassa – da parte della stazione appaltante. Come noto, il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell’art. 81 Cost. impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria. In attuazione di tali principi, ad esempio, il d.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, prevede che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 (art. 191, comma 1)».
Pertanto, la stazione appaltante ha l’onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione, coerentemente a quanto previsto nel bando di gara che, a norma dell’art. 64 d.lgs. 163/2006, deve contenere, tra l’altro, le informazioni di cui all’allegato IX A del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
Su tale ultimo punto, si precisa che la specifica disciplina dei termini e delle modalità di pagamento previste nella lex specialis deve essere conforme alle prescrizioni normative di cui al d.lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal d.lgs. 9.11.2012 n. 192. Si richiama in merito la determinazione dell’Autorità n. 4 del 7.7.2010, nella quale è indicato che «non può ritenersi sufficiente che la stazione appaltante per derogare alla suddetta normativa puntuale, faccia in sede di bando di gara un generico richiamo alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno”. Preso atto di quanto sopra enucleato, viste la carenza di norme giuridiche che supportino gli avvisi di pagamento inviati ai cittadini di Nettuno, visto il regolamento edilizio comunale, il quale all’art 27, 2° comma stabilisce: l’apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune…, la scrivente O.S.
chiede al Sindaco del Comune di Nettuno, di adottare, in autotutela, ogni opportuno provvedimento amministrativo per l’annullamento degli avvisi di pagamento inviati ai cittadini di Nettuno per la numerazione civica; All’ANAC di valutare la procedura adottata dal Comune di Nettuno nell’appalto de quo; Alla Corte dei Conti di valutare le responsabilità dell’organo politico e amministrativo per eventuali Danni erariali”. La nota della Confail è a firma di Roberto Falcone e dell’avvocato Fabrizio Lanzi.