Caso parcometri, assolti il Dirigente Gianluca Faraone e l’ex dirigente della polizia locale Giorgio Tomassetti. A seguito delle molteplici denunce occorse in questi anni, che hanno fatto da scenario principale nell’amministrazione del Comune di Nettuno, provenienti anche per gran parte dall’opposizione, come lo stesso Carlo Eufemi in altri articoli di stampa aveva dichiarato, sono partiti una serie di procedimenti tra cui quello riferito a presunta illegittimità sull’affidamento dei parcometri e sul loro ritardo nell’installazione, proprio dal momento della dismissione della precedente Società ATI Promur.
La Procura della Corte dei Conti nel corso dell’anno 2015 aveva citato in giudizio l’ex dirigente della Polizia locale, Giorgio Tomassetti, difeso dall’Avvocato Guido Fiorillo, e l’allora dirigente dell’area economico-finanziaria Gianluca Faraone, difeso dall’Avvocato Ciro Palumbo, chiedendo la condanna degli stessi in favore del Comune di Nettuno al pagamento rispettivamente della somma di 111.653,05 euro e di 122.313,62 euro, per condotte tenute nell’esercizio delle proprie funzioni nel periodo tra il dicembre 2009 e il febbraio 2010.
Secondo l’accusa le irregolarità si sarebbero sostanziate, per il dirigente Faraone, nelle modalità di fornitura dei parcometri e sulla spesa affrontata e nella omessa attività di riscossione della tassa di sosta a pagamento per il periodo in questione, le “colpe” di Tomassetti invece, sempre secondo l’accusa, erano quelle di aver ‘rimpallato’ l’assunzione di provvedimenti, facendo perdere tempo all’ente, e quindi ritardando l’incasso.
Oggi è arrivata l’assoluzione per entrambi. La sentenza assolutoria, resa nota ieri, spiega come la Procura erariale non abbia mostrato l’esistenza di danni e li abbia solo ritenuti esistenti secondo la ricostruzione operata dalla guardia di Finanza di Nettuno.
Infatti la sentenza si esprime dicendo “l’individuazione della voce di danno nonché la sua quantificazione appare del tutto incongrua e non può essere condivisa”. Secondo i Giudici della Corte “le argomentazioni fornite dal Tomassetti non avevano una semplice finalità dilatoria e soprattutto hanno indotto la Direzione generale dell’ente ad adottare quei provvedimenti che lo stesso convenuto riteneva indispensabili prima di adottare l’ordinanza di competenza”; e, continua, quanto a Faraone, lo stesso “stipulò un contratto con la ditta Telecom Italia per la fornitura dei parcometri necessari all’avvio della sosta a pagamento senza bandire una gara pubblica” stante la situazione di urgenza, finendo col dire che “ciò non rileva di per se’ come fatto dannoso” perché “ la Procura avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza del danno subito dall’ente locale, individuando una posta dannosa derivante specificamente dall’illegittimità posta in essere”. In pratica un affidamento diretto senza gara, per cifre sotto determinati parametri, è possibile in condizioni di massima urgenza. La tesi dell’accusa si fondava sul fatto che “il costo complessivo sostenuto dall’ente locale per la fornitura in leasing dei parcometri era superiore al costo delle apparecchiature sostenuto dalla ditta costruttrice Siemens la quale, se avesse potuto partecipare ad un regolare bando di gara, avrebbe consentito all’ente locale di acquisire in proprietà esclusiva i parcometri consentendo una minor spesa per quest’ultimo”. I Giudici hanno accolto le argomentazioni della difesa di Faraone la quale ha contestato che fosse assurdo sostenere che l’ente doveva acquistare i macchinari dei parcometri ‘direttamente’ cioè senza fare leasing con intermediari in quanto, ci dice l’avvocato Palumbo, “un Comune non se ne fa nulla dei macchinari senza i servizi che li facciano funzionare. Sarebbe – spiega ancora Palumbo – come pretendere che si acquisti un’autovettura direttamente in fabbrica, ma poi non la si può mettere su strada, perché priva di immatricolazione, individuazione, targa. E infatti solitamente non viene venduta dalla ‘casa madre’”. Anzi, continua, “è proprio la formula del leasing adottata da tanti enti che permette un risparmio”. Il Collegio dei Giudici contabili si esprime dicendo che “si fa presente che la fornitura dei parcometri è avvenuta con la stipulazione di un contratto di leasing della durata di sette anni, con previsione di un connesso contratto di assistenza, oltre i due interventi annuali prepagati, e il pagamento di un corrispettivo dato dai canoni bimestrali”. “Per di più – sottolineano i giudici – non è stato dimostrato neppure che il corrispettivo che risulta essere stato pagato dalla Telecom alla ditta costruttrice Siemens per il tramite della commissionaria Datamax Login Italia Spa, destinataria di una extra sconto perché cliente della ditta, poteva costituire oggetto di un offerta di vendita che la stessa ditta costruttrice avrebbe potuto fare partecipando direttamente ad una gara pubblica di acquisto indetta dall’ente locale”. La Corte, quindi, ha disposto l’assoluzione di entrambi per quanto detto e rimarcando proprio la “impossibilità di giungere a definire l’esistenza del danno erariale” condannando anche la Procura erariale a pagare agli stessi le spese processuali.
Dalla vicenda è anche emerso che il Comune di Nettuno, presieduto e rappresentato dalla Commissaria Moscarella, si è costituito nella causa sostenendo le ragioni dell’accusa, mediante incarico ad un difensore da tempo nominato, ma per il preteso risarcimento si è finito con un nulla di fatto. “Sorprende sempre – conclude l’avvocato Palumbo – apprendere di vicende che se fin dall’inizio hanno una posizione documentale chiara, vengano comunque portate avanti ostinatamente, a scapito di tutti, e forse senza approfondimenti, senza che se ne comprendano le motivazioni”.