E’ irricevibile il ricorso che è stato presentato al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) del Lazio dalla cooperative di ormeggiatori del Porto di Anzio Sant’Antonio e Piccola Pesca, almeno per quello che riguarda la prima parte e cioè per non aver ottemperato alla inchiesta di sgombero e restituzione delle aree alla Capo d’Anzio Spa, titolare delle concessioni. Mentre è inammissibile il ricorso presentato sull’ordinanza di abbattimento di alcuni manufatti abusivi, presentata (e poi ritirata) dal Comune. Vittoria piena per la Capo d’Anzio che, da quanto ha acquisito la titolarità delle aree (pagando alla regione 800mila erodo i canone senza poter mettere frutto gli spazi acquisiti) ha cercato prima un accordo con le parti, per poi arrivare allo scontro diretto (in alcuni casi anche fisico). Il Tar ripercorre tutte le tappe della controversia e ricorda che le Cooperative sapevano dal lontano 2004 del riassetto in corso sul porto. “L’Amministrazione, peraltro – si legge nel dispositivo di sentenza – acquisiva la disponibilità dei concessionari a sgomberare le aree e i beni oggetto della nuova concessione una volta che ne sarebbe stata richiesta la disponibilità (cfr. doc. 5 degli allegati alla memoria di costituzione della Società controinteressata). In particolare, per quanto interessa in questa sede, in data 7 giugno 2011, l’Amministrazione comunale sottoscriveva con le cooperative ricorrenti un Protocollo d’intesa, nel quale, peraltro, si dava anche espressamente atto che le concessioni demaniali alle medesime intestate risultavano ormai incompatibili con le previsioni del nuovo Piano Regolatore Portuale approvato con la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 739 del 6 agosto 2004 di talchè dovevano ritenersi comunque revocate”. E ancora: “A testimonianza della consapevolezza e conoscenza acquisita della situazione di fatto e di diritto vale anche rilevare che con nota del 28 giugno 2011, le medesime Cooperative chiedevano comunque al Comune di Anzio “di considerare il rilascio di idonea autorizzazione per l ‘uso esclusivo di una superficie all’interno del nuovo porto””. Il Tar sostiene quindi che le coop erano ben consapevoli “che le proprie concessioni erano state revocate perché divenute oramai incompatibili con le previsioni del nuovo Piano regolatore portuale approvato con la delibera della Giunta regionale”. Ne deriva quindi “che sulla base di tali univoche circostanze, pertanto, il ricorso si manifesta irricevibile per essere trascorso inutilmente il termine decadenziale di impugnazione e prima ancora per aver le odierne Cooperative prestato acquiescenza all’operato dell’Amministrazione”.