Il Consiglio di Stato nella giornata di ieri ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Anzio contro la Società Framarfed Srl e nei confronti del Responsabile delle Politiche del Territorio del Comune neroniano, in relazione alla sentenza del Tar che condannava proprio l’amministrazione al pagamento di un risarcimento da 265mila euro nei confronti di un privato cui si era tardato a valutare la richiesta di concessione per aprire un distributore di benzina, che infine è stata negata ed è finita in una contesa giudiziaria. Questi i fatti: Nel 2003 il privato ha presentato domanda per aprire il distributore. Il Comune non ha dato risposte di sorta e nel 2006 la Srl Framarfed ha presentato una nuova richiesta alla luce del “perdurare dell’inerzia dell’amministrazione” nel chiarire la propria posizione sulla vicenda. Nel 2008 sulla contesta si è espresso il Tribunale che invitava l’amministrazione a rispondere alla richiesta non ravvedendo alcun valido motivo nel silenzio degli uffici rispetto alla richiesta presentata. Il Comune è quindi passato ai fatti ed ha espressamente negato il permesso a costruire sostenendo che il progetto presentato era superiore, per metratura, rispetto agli impianti previsti dal Prg nella zona interessata (la strada provinciale Ostia – Anzio). Il Tribunale è entrato nel merito dell’iter tra il Comune e il privato e ha annullato il provvedimento con cui il comune negava il permesso a realizzare l’area di rifornimento, ha imposto agli uffici 30 giorni di tempo per concedere i permessi necessari e, infine, ha condannato il Comune a pagare il danno subito dal privato per le lungaggini. Il Consiglio di Stato, sulla base del ricorso, ha “ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 8 settembre 2015; che tale pregiudizio potrebbe acquistare nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità, limitatamente ai termini per l’adempimento della condanna al pagamento della somma di € 265.000 oltre interessi”. Per questo tutto è bloccato, almeno fino all’8 settembre quando il Cosniglio entrerà nel merito e deciderà se mantenere la sospensione, oppure no.