In merito all’articolo in cui si riporta della condanna dell’ex sindaco di Nettuno Alessio Chiavetta e dell’ex dirigente dell’Area economico finanziaria Gianluca Faraone per danno erariale, è necessario fare delle precisazioni. La Corte dei Conti, infatti, ha parzialmente accolto l’appello presentato dalle due parti in causa, contrariamente a quanto scritto in precedenza. L’errore nel comunicare la notizia è legato al fatto anomalo, in corso di accertamento per errore materiale, che sul sito della Corte dei Conti, nella bacheca sentenze, vi fosse riportata quella in questione con un importo errato nel dispositivo di sentenza che ha indotto a pensare ad una condanna. Ma ripercorriamo i fatti:
In questa vicenda si era partiti dalle contestazioni iniziali dell’anno 2012/13 ammontanti a complessivi euro 144mila euro circa. Durante la fase di primo grado l’accusa erariale insistette per la condanna a questa cifra anzidetta. I Giudici della Corte dei Conti di primo grado condannarono gli interessati a pagare 44mila euro ciascuno. Successivamente gli interessati impugnarono la decisione e la Corte d’Appello ha oggi ha accolto parzialmente le motivazioni della difesa: significa che gli interessati nelle conclusioni dell’appello avanzarono e giustificarono più richieste. Chiesero in primo ordine l’assoluzione, a seguire il ricalcolo del danno poichè era più giusto che si computasse da quando fu contestato il fatto e non da prima visto che da prima non era consapevolezza che la nomina era scorretta. In definitiva la Corte d’Appello ha accolto parzialmente l’appello nel senso che ha accolto questa richiesta di riformulazione dell’importo, stabilendo che il danno totale da pagare, comprensivo di interessi è della somma di 54mila euro da dividere metà ciascuno. Così da quello che doveva essere un danno di circa 15omila euro si è arrivati alla terza parte, coincidendo ciò con quanto la difesa aveva evidenziato sia in sede erariale che penale.
L’errore si è generato a seguito del fatto che delle fonti giornalistiche hanno riportato non che vi fosse stato un parziale accoglimento dell’appello, ma che vi fosse stata una condanna, sbagliando la cifra. Un errore, lo ripetiamo, che si è generato dal fatto anomalo, in corso di accertamento per errore materiale, che sul sito della Corte dei Conti, nella bacheca sentenze, vi fosse riportata la sentenza in questione con un importo errato nel dispositivo. Verosimilmente, dunque, si è trattato di un errore nel pubblicare sulla banca dati un dispositivo diverso: anche perché, in effetti, la sentenza non poteva condannare ad una cifra superiore di quella imputata in primo grado.
I legali delle parti, Federico Sorrentino e Ciro Palumbo hanno evidenziato che la sentenza in questione è affetta da gravi carenze motivazionali che comporterebbero difetti di legittimità valutabili in sede di Cassazione, cui si dovrà rivolgere ricorso, riflessione rinviata ai prossimi giorni per discuterne con i propri assistiti.
“In effetti – spiegano i legali – l’impianto motivazionale della sentenza non dice, perché non c’è, quale sia la norma violata, poiché non vigeva alcuna norma. Ma appare impostare principalmente la responsabilità sulla sola scorta dell’esistenza dell’art. 97 della Costituzione che però – continuano – oltre ad essere una mera norma programmatica sul buon andamento e sull’imparzialità dell’amministrazione, è una norma che non lascia spazi interpretativi sul fatto che si debba condannare anche quando una legge non vige. Sarebbe un controsenso giuridico e una negazione dell’impianto costituzionale”. Dunque sulla base di queste osservazioni, e a questo punto non solo, si prospetterebbe l’impugnativa in Cassazione. E’ comunque davvero singolare che un caso come questo, che ha interessato il Comune di Nettuno, abbia portato a questioni giuridiche di così alto e delicato rilievo. Attenderemo gli sviluppi del caso.