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Patronato Epas: Assegno unico per i figli, ecco le procedure per la richiesta

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge del 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (cioè i figli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE).
Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito su base mensile, per il periodo
compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
1. Requisiti per beneficiare dell’assegno
L’assegno unico è riconosciuto a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a
carico fino al compimento dei 21 anni di età, ove per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al
momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
a) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
b) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo
inferiore a 8.000 euro annui;
c) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
d) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è
concessa a prescindere dai predetti requisiti previsti per i figli maggiorenni.
2. Modalità di presentazione delle domande
La domanda può essere presentata sul portale dell’INPS, attraverso l’apposita
procedura telematica rilasciata dall’Istituto, da uno dei genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, ovvero dal figlio
maggiorenne per sé stesso, o da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del
minore affidato o tutelato.
La domanda di assegno unico è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di
gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno, ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
3. Misura e decorrenza dell’assegno
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo
familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
• per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre
dalla mensilità di marzo;
EPAS – Ente di Patronato e di Assistenza Sociale – Promosso dalla FNA
Riconosciuto con D.M. del 01/02/2002 in Gazz. Uff. n°47 del 25/02/2002
DIREZIONE GENERALE
• per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese dal mese successivo alla presentazione della domanda [08:06, 5/1/2022] Ass Consumatori: 4. L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleoa) ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli
arretrati a partire dal mese di marzo;
b) ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
c) assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
Modalità di erogazione dell’assegno
A) Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo l’assegno è
corrisposto dall’INPS ed è erogato al genitore richiedente ovvero, a richiesta, anche
successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in oggetto, i figli
maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori,
richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
Misure abrogate con l’assegno unico: premio alla nascita (c.d. 800 euro) e bonus bebe’ dal 01/01/2022 rimane invece il bonus asilo nido a decorrere dal 01/03/2022 sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili (assegni familiari) sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
Fonte Patronato Epas sede Zonale Nettuno ed Anzio